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Accertamenti della sicurezza post contatore

Con la Delibera 40/2014/R/gas (Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas), in vigore dal 1 luglio 2014, ARERA disciplina la regolazione degli accertamenti della sicurezza post-contatore per gli impianti di utenza al fine di verificare che siano stati eseguiti e siano mantenuti in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità.Per impianto di utenza deve intendersi l’insieme degli elementi posti a valle del misuratore, necessari per l’alimentazione delle apparecchiature a gas.

Accertamento documentale

Il provvedimento prevede l'obbligo di verificare la documentazione redatta dall'installatore (allegati tecnici obbligatori alla dichiarazione di conformità) a fronte della realizzazione di un impianto di utenza gas.

Il compito di accertamento della documentazione è affidato al Distributore locale che deve, tra le altre cose:

  • comunicare al Venditore il codice del punto di riconsegna o, in alternativa, il codice identificativo attribuito da Giudicarie Gas S.p.A. alla richiesta e il recapito al quale il Cliente finale deve inviare o consegnare la documentazione;
  • eventualmente, informare il Cliente e il Venditore della necessità di completare la documentazione con indicazione delle informazioni mancanti e avvisando che, nei casi di richiesta di attivazione della fornitura, in caso di mancata ricezione entro i successivi 30 giorni lavorativi la richiesta sarà annullata;
  • sottoporre ad accertamento la documentazione e in caso di esito positivo attivare la fornitura. Nel caso in cui l’accertamento non vada a buon fine, Giudicarie Gas S.p.A. notifica l’esito negativo dell’accertamento al Venditore e al Cliente finale; a quest’ultimo è comunicata la motivazione dell’esito negativo, indicando le non conformità riscontrate, e la necessità di presentare una nuova richiesta.

L’effettuazione dell’accertamento documentale avviene mediante personale tecnico dotato dei requisiti previsti dalla Del. 40/2014/R/gas.L’accertamento documentale ha esito positivo qualora la documentazione esaminata risulta conforme a quanto previsto dalla legislazione e dalle norme tecniche vigenti in materia.

Quali impianti sono sottoposti all’obbligo di accertamento documentale?

L’accertamento documentale è necessario nei casi di:

1. Impianti di utenza di nuova realizzazione, qualora richiesta l'attivazione della fornitura;

2. Impianti di utenza modificati o trasformati, nel caso di richiesta di:

  • attivazione o riattivazione della fornitura di gas a impianti di utenza trasformati;
  • riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per spostamento del contatore su richiesta del Cliente o per disposizione motivata dal Distributore;
  • riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per cambio di contatore su richiesta del Cliente per variazione della portata termica complessiva dell’impianto;
  • riattivazione della fornitura a seguito di sospensione su richiesta del Cliente per lavori di ampliamento o manutenzione straordinaria dell’impianto;
Costi per le attività di accertamento

Gli importi unitari, al netto delle imposte, riconosciuti a Giudicarie Gas Spa per l’esecuzione degli accertamenti documentali sono i seguenti:

  • euro 47,00 per gli impianti di utenza con portata termica complessiva minore o uguale a 35 kW
  • euro 60,00 per gli impianti con portata termica complessiva maggiore di 35 kW e minore o uguale a 350 kW
  • euro 70,00 per gli impianti di portata termica complessiva maggiore di 350 kW